IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto-legge 22 maggio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica (tab. XIX); Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la nota prot. n. 2585 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale viene approvata la modifica di statuto del corso di laurea in chimica; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato: Articolo unico A decorrere dall'anno accademico 1997/1998 gli articoli 72, 73 e 73- bis del titolo IX dello statuto dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" relativi al corso di laurea in chimica, sono come di seguito modificati: Art. 72 (Corso di laurea in chimica). - A) Accesso al corso di laurea - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. B) Durata ed articolazione dei corsi - La durata degli studi del corso di laurea in chimica e' fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici, sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 73. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di teso sperimentale. I contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obbiettivi sono indicati nel successivo art. 73. L'attivita' didatticoformativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teoricopratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e' di almeno novanta ore di attivita' didattiche. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati, impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea, che consiste nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che puo' anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita', secondo le modalita' sopra riportate. C) Regolamento d'Ateneo. La facolta', nel recepire nel regolamento d'Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indichera' per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 73. D) Manifesto degli studi. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il Consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico -disciplinari, con l'aggiunta di eventuali qualificazioni (I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, ecc.), atte ad identificare il livello ed il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline, rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 73. d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' in cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini. Art. 73 (Articolazione del corso di laurea). - Triennio di base. Area A - Matematica. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n.3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A. Area B - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche di laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprieta' fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare, dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del continuo e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio. Area C - Chimica. Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metalloorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi. Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprieta', sulla base di tali conoscenze, lo studente dovra' essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 nel settore C01A; n. 4 nel settore C02X; n. 4 nel settore C03X; n. 4 nel settore C05X. Delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio; n. 1 nel settore E05A. Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facolta' e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E. Biennio di indirizzo. E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami fondamentali del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio. La facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi di laurea (di norma non oltre cinque), tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto al numero degli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero degli studenti iscritti al corso di laurea. Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientificodisciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi opzionali, da scegliere fra quelli attivati nella facolta' e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, o L. Art. 73-bis (Norme transitorie). - Fino all'approvazione del regolamento d'Ateneo e del regolamento didattico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 72, si intendono indicati tutti gli insegnamenti presenti nei singoli settori scientificodisciplinari, le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1997 Il rettore: Finazzi Agro'