IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata", approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 29
ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto-legge  22   maggio  1995  recante  modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
laurea in chimica (tab. XIX);
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista  la nota  prot. n.  2585 del  13 ottobre  1997 del  Ministero
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica  con la
quale viene approvata  la modifica di statuto del corso  di laurea in
chimica;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato:
                            Articolo unico
  A decorrere  dall'anno accademico 1997/1998  gli articoli 72,  73 e
73- bis  del titolo  IX dello statuto  dell'Universita' di  Roma "Tor
Vergata" relativi al corso di laurea in chimica, sono come di seguito
modificati:
  Art. 72  (Corso di  laurea in  chimica). - A)  Accesso al  corso di
laurea  - L'accesso  al corso  di  laurea e'  regolato dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  B) Durata  ed articolazione dei corsi  - La durata degli  studi del
corso di laurea  in chimica e' fissata in cinque  anni, articolati in
un triennio a  carattere formativo di base ed  in successivi distinti
indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici, sia sotto
l'aspetto  scientifico  che  sotto  quello  applicativo,  di  cui  al
successivo art. 73.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di  corso in  due periodi didattici  (semestri) della  durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didatticoformativa   comporta  un  totale   di  almeno
duecento ore/anno  di laboratorio e di  almeno trecentoventi ore/anno
di  lezioni,  esercitazioni  teoriche e  numeriche,  seminari,  corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.
Parte  dell'attivita'   pratica  puo'  essere  svolta   anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di teso sperimentale.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obbiettivi sono indicati nel successivo art. 73.
  L'attivita' didatticoformativa  e' di norma organizzata  sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi  hanno la funzione di far
approfondire, in  un particolare campo, sia  competenze metodologiche
che teoricopratiche. Il  corso di insegnamento e'  di almeno settanta
ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e'
di  almeno  novanta   ore  di  attivita'  didattiche.   Il  corso  di
insegnamento  integrato  e' costituito  da  non  piu' di  due  moduli
didattici coordinati, impartiti da piu'  insegnanti e comunque con un
unico esame finale. Della commissione  di esame fanno parte tutti gli
insegnanti del corso integrato.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche  possono   accorpare  due   corsi  dello   stesso  settore
scientificodisciplinare in un unico  esame. Comunque, nello stabilire
le prove di  valutazione della preparazione degli  studenti, si fara'
ricorso al criterio di continuita',  di globalita' e di accorpamento,
in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.
  Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea, che consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato  l'esame di  laurea,  lo studente  consegue  il titolo  di
dottore  in chimica,  indipendentemente  dall'indirizzo seguito,  del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Durante  il primo  triennio del  corso di  laurea lo  studente deve
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera  di   rilevanza  scientifica.   Le  modalita'   di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  Il secondo  semestre del quinto  anno deve essere tenuto  libero da
insegnamenti,  al fine  di consentire  allo studente  di dedicarsi  a
tempo pieno  al lavoro  di tesi,  che puo'  anche essere  svolto, con
l'accordo  del consiglio  di corso  di laurea,  presso laboratori  di
ricerca di  enti pubblici o privati  esterni all'Universita', secondo
le modalita' sopra riportate.
  C) Regolamento d'Ateneo. La  facolta', nel recepire nel regolamento
d'Ateneo   e  nel   regolamento  didattico   l'ordinamento  didattico
nazionale,   indichera'   per   ciascuna   area   gli   insegnamenti,
attingendoli dai  settori scientificodisciplinari  indicati nell'art.
73.
  D)  Manifesto  degli  studi.  All'atto  della  predisposizione  del
manifesto annuale degli studi,  i consigli delle strutture didattiche
determineranno,  con   apposito  regolamento,   quanto  espressamente
previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare, il Consiglio di facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o
integrati) che costituiscono le  singole annualita'. Le denominazioni
di  tali  corsi  dovranno   essere  scelte  all'interno  dei  settori
scientifico -disciplinari, con l'aggiunta di eventuali qualificazioni
(I,   II,    istituzioni,   avanzato,    progredito,   esercitazioni,
laboratorio, sperimentazioni, ecc.), atte  ad identificare il livello
ed il contenuto degli insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline, rispettando  le indicazioni  di cui  al
successivo art. 73.
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  in cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato,  al  fine  di   ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
  Art. 73 (Articolazione del corso di laurea). - Triennio di base.
  Area A - Matematica.
  Lo  studente  deve acquisire  le  conoscenze  di base  del  calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra moderna,  dell'algebra lineare, dei metodi  numerici per
la risoluzione di problemi di  calcolo, ivi compresa la conoscenza di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  n.3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
  Area B - Fisica.
  Lo studente  deve acquisire  le nozioni  della fisica  classica, le
nozioni fondamentali relative alla misura  fisica ed alle tecniche di
laboratorio di  fisica, le nozioni  di base delle  proprieta' fisiche
dei  solidi   e  delle  loro   interazioni  con  le   radiazioni.  In
particolare, dovra' avere padronanza della  meccanica del punto e del
continuo e degli argomenti  principali della termodinamica classica e
statistica,   dell'elettromagnetismo   e   dell'ottica   classica   e
quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.
  Area C - Chimica.
  Lo studente  deve acquisire  i principi fondamentali  della chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica inorganica e della chimica  organica nei loro aspetti teorici
e sperimentali.
  Sono contenuti irrinunciabili: il  sistema periodico degli elementi
e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico;
chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni;
le reazioni  chimiche; acidi e  basi; fenomeni redox; gas,  liquidi e
solidi;  cambiamenti  di   fase;  cinetica  chimica;  elettrochimica;
principi  ed applicazioni  delle spettroscopie;  principi e  tecniche
dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica;
relazioni fra  struttura e  proprieta'; chimica degli  elementi negli
stati  di  ossidazione bassi,  medi  ed  alti; chimica  dei  composti
metalloorganici;  meccanismi di  reazione  in  chimica inorganica  ed
organica;  gruppi funzionali  organici;  composti aromatici;  sistemi
ciclici; stereochimica;  zuccheri; peptidi; macromolecole  naturali e
di sintesi.
  Lo  studente   deve,  inoltre,  acquisire  i   principi  teorici  e
sperimentali  per lo  studio delle  principali molecole  di interesse
biologico,  in  particolare  per  quanto riguarda  le  relazioni  fra
struttura e  proprieta', sulla base  di tali conoscenze,  lo studente
dovra'  essere in  grado  di comprendere  i  meccanismi dei  fenomeni
biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nel settore C01A;
   n. 4 nel settore C02X;
   n. 4 nel settore C03X;
   n. 4 nel settore C05X.
  Delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio;
   n. 1 nel settore E05A.
  Gli  studenti sono,  inoltre,  tenuti a  frequentare  e superare  i
relativi esami  di due  corsi opzionali,  scelti fra  quelli attivati
nella  facolta' e  presenti nei  raggruppamenti che  iniziano con  le
lettere A, B, C, D o E.
  Biennio di indirizzo.
  E' consentita  l'iscrizione al quarto  anno in difetto di  due soli
esami  fondamentali  del  triennio,   che  peraltro  dovranno  essere
sostenuti prima di quelli del biennio.
  La  facolta',  su  proposta  del  consiglio  di  corso  di  laurea,
determina nel  regolamento didattico uno  o piu' indirizzi  di laurea
(di  norma   non  oltre   cinque),  tenendo  conto   della  effettiva
disponibilita' di docenti in rapporto al numero degli insegnamenti da
impartire,  nonche' delle  attrezzature e  del numero  degli studenti
iscritti al corso di laurea.
  Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui
due  di  laboratorio,   scelti  nei  settori  scientificodisciplinari
indicati come caratterizzanti, e cinque corsi opzionali, da scegliere
fra quelli attivati nella facolta'  e presenti nei raggruppamenti che
iniziano con le lettere A, B, C, D, E, o L.
  Art.  73-bis  (Norme  transitorie).  -  Fino  all'approvazione  del
regolamento   d'Ateneo  e   del   regolamento   didattico,  ai   fini
dell'applicazione  di  quanto  previsto  all'art.  72,  si  intendono
indicati  tutti   gli  insegnamenti  presenti  nei   singoli  settori
scientificodisciplinari,  le  scelte   degli  specifici  insegnamenti
avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                            Il rettore: Finazzi Agro'